Art. 225. 
          Misure specifiche di protezione e di prevenzione 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e   della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora  la
natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o  processi  che,
nelle condizioni di uso, non sono  o  sono  meno  pericolosi  per  la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'  non  consente
di eliminare il rischio  attraverso  la  sostituzione  il  datore  di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante  l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita': 
    a) progettazione di appropriati processi lavorativi  e  controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati; 
    b) appropriate misure organizzative e  di  protezione  collettive
alla fonte del rischio; 
    c) misure di protezione individuali, compresi  i  dispositivi  di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire  con  altri
mezzi l'esposizione; 
    d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma  degli  articoli
229 e 230. 
  2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il  conseguimento  di
un adeguato livello di prevenzione e  di  protezione,  il  datore  di
lavoro,  periodicamente  ed  ogni  qualvolta   sono   modificate   le
condizioni  che  possono  influire  sull'esposizione,   provvede   ad
effettuare la misurazione degli  agenti  che  possono  presentare  un
rischio per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui  e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in  loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare  riferimento  ai
valori  limite   di   esposizione   professionale   e   per   periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 
  3. Quando sia  stato  superato  un  valore  limite  di  esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore  di  lavoro
identifica e rimuove le cause che hanno  cagionato  tale  superamento
dell'evento,  adottando  immediatamente  le  misure  appropriate   di
prevenzione e protezione. 
  4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro  tiene  conto  delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per  l'adempimento  degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui  all'articolo
223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi  generali
di prevenzione e protezione, il datore di  lavoro  adotta  le  misure
tecniche e  organizzative  adeguate  alla  natura  delle  operazioni,
compresi  l'immagazzinamento,  la  manipolazione  e  l'isolamento  di
agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare,  il  datore
di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di  concentrazioni
pericolose  di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose   di
sostanze chimicamente instabili. 
  5. Laddove la natura  dell'attivita'  lavorativa  non  consenta  di
prevenire  sul  luogo  di  lavoro  la  presenza   di   concentrazioni
pericolose  di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose   di
sostanze  chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve   in
particolare: 
    a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero  dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza  di  condizioni  avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di  sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili; 
    b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti  pregiudizievoli  sulla
salute e la sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di  incendio  o  di
esplosione dovuti all'accensione  di  sostanze  infiammabili,  o  gli
effetti  dannosi  derivanti  da  sostanze  o  miscele   di   sostanze
chimicamente instabili. 
  6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di  lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva  ed  individuale  conformi
alle  disposizioni  legislative  e   regolamentari   pertinenti,   in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive. 
  7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un  sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche  mettendo  a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla  limitazione  del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la  pressione  delle
esplosioni. 
  8. Il datore di lavoro informa i  lavoratori  del  superamento  dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  e   ne   da'
comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.