(CODICE CIVILE-art. 2250)
                             Art. 2250. 
 
            Indicazione negli atti e nella corrispondenza 
 
  Negli  atti  e  nella  corrispondenza   delle   societa'   soggette
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono  essere
indicati la sede della societa'  e  lo  ufficio  del  registro  delle
imprese presso il quale questa e' iscritta e il numero d'iscrizione. 
 
  Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni  e
a  responsabilita'  limitata  deve  essere   negli   atti   e   nella
corrispondenza indicato secondo la  somma  effettivamente  versata  e
quale risulta esistente dallo ultimo bilancio. 
 
  Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo  comma  deve
essere espressamente indicato negli atti e nella  corrispondenza  che
la societa' e' in liquidazione. 
 
  Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per  azioni  ed  a
responsabilita' limitata deve essere  indicato  se  queste  hanno  un
unico socio. 
 
  ((Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi  regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria
l'iscrizione o il deposito, possono  essere  altresi'  pubblicati  in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto. 
 
  In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua  italiana,
quelli pubblicati in altra lingua  ai  sensi  del  quinto  comma  non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che la societa` dimostri che  essi  erano  a  conoscenza  della  loro
versione in lingua italiana. 
 
  Le societa` di cui al quinto comma che  dispongono  di  uno  spazio
elettronico  destinato  alla  comunicazione  collegato  ad  una  rete
telematica ad accesso pubblico  forniscono,  attraverso  tale  mezzo,
tutte le informazioni di  cui  al  primo,  secondo,  terzo  e  quarto
comma)).