(CODICE CIVILE-art. 2257)
                             Art. 2257. 
 
                   (Amministrazione disgiuntiva). 
 
  ((La  gestione  dell'impresa   si   svolge   nel   rispetto   della
disposizione di  cui  all'articolo  2086,  secondo  comma,  e  spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali  compiono  le  operazioni
necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo  diversa
pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a  ciascuno  dei
soci disgiuntamente dagli altri.)) 
 
  Se l'amministrazione spetta disgiuntamente  a  piu'  soci,  ciascun
socio amministratore ha diritto  di  opporsi  all'operazione  che  un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 
 
  La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita  a
ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.