ART. 226
                              (divieti)

   1.  E'  vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori  recuperati,  ad  eccezione  degli scarti derivanti dalle
operazioni   di   selezione,   riciclo  e  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi   terziari   di  qualsiasi  natura.  Eventuali  imballaggi
secondari   non   restituiti  all'utilizzatore  dal  commerciante  al
dettaglio  possono  essere  conferiti  al  servizio  pubblico solo in
raccolta  differenziata,  ove la stessa sia stata attivata nei limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4.
   3.  Possono  essere  commercializzati  solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformita'  ai  requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 20
dicembre  1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del   territorio,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive  sono  aggiornati  i predetti standard, tenuto conto della
comunicazione   della   Commissione   europea   2005/C44/   13.  Sino
all'emanazione  del  predetto  decreto  si  applica l'Allegato F alla
parte quarta del presente decreto.
   4.  E'  vietato  immettere  sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio,  ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo,  con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio  e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in
peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE
del  19  febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
   5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive
sono determinate, in conformita' alle decisioni dell'Unione europea:
    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma  4  non  si  applicano  ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
    b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4.
 
          Note all'art. 226:
              -  La  decisione  2001/171/CE  del  19 febbraio 2001 e'
          pubblicata nella GUCE 2 marzo 2001, n. L 62.
              -  La  decisione  1999/177/CE  dell'8 febbraio  1999 e'
          pubblicata nella GUCE 4 marzo 1999, n. L 56.