Art. 226.
          Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  81  del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti
chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di
intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali
misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a
intervalli  connessi  alla  tipologia  di  lavorazione  e  la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
  2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i
lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
  3.  Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che
devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione
anomala.
  4.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
  5.  Le  misure  di  emergenza  devono  essere  contenute  nel piano
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
    a) informazioni  preliminari  sulle  attivita'  pericolose, sugli
agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
    b) qualunque  altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o
situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
  6.  Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.