(Norme-art. 226)
                              Art. 226 
              (Intercettazioni telefoniche preventive) 
  1. Continua a osservarsi la disposizione  dell'articolo  226-sexies
del codice  abrogato  per  le  intercettazioni  telefoniche  previste
dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre  1982  n.  629,
convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726. 
  2.  I  richiami  contenuti  nell'articolo  226-sexies  alle   altre
disposizioni  del  codice  abrogato  si   intendono   riferiti   alle
disposizioni corrispondenti del codice.