Art. 227. (Art. 57 del Testo Unico) EQUIPAGGIAMENTO PARTICOLARE DEI VEICOLI AD USO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA Per gli autoveicoli ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza il Ministero dei trasporti, in relazione alle principali dimensioni interne della carrozzeria e al complesso delle condizioni di abitabilita' determina quali tipi di autoveicoli possano essere destinati a tale uso; detti autoveicoli debbono rispondere alle caratteristiche seguenti: a) il numero dei posti riservati al pubblico non puo' essere superiore a cinque oltre a quello del conducente e a quello a lato del medesimo; quest'ultimo posto, normalmente destinato al trasporto bagabli, puo' essere eventualmente occupato da altro passeggero, quando vi sia installato un idoneo sedile ribaltabile; b) e' obbligatorio il divisorio fra il conducente e i passeggeri nelle autovetture che fanno servizio nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti; tuttavia tale obbligo non sussiste per le autovetture che abbiano una sola porta per ciascun lato e per quelle in cui i sedili anteriori abbiano per costruzione originaria gli schienali ribaltabili per agevolare l'accesso dei passeggeri; c) in sostituzione della colorazione uniforme, il cui obbligo viene abolito, e' obbligatoria la presenza del segnale luminoso di "TAXI", la cui accensione puo' essere omessa durante la sosta negli appositi posteggi; il segnale deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) essere di forma scatolare portante sulla faccia anteriore e su quella posteriore la scritta TAXI; 2) la parola TAXI deve potersi inscrivere in un rettangolo avente le dimensioni: in altezza da 10 a 12 cm. e in larghezza da 25 a 30 cm.; le lettere debbono avere l'altezza da 5 a 6 cm.; 3) l'applicazione del segnale sul tetto dell'autovettura deve essere inamovibile e tale che il suo centro venga a trovarsi sul piano di simmetria longitudinale in corrispondenza della cabina di guida senza sporgere oltre i venticinque centimetri dal punto piu' alto del tetto; le facce anteriore e posteriore del segnale debbono trovarsi su piani normali all'asse longitudinale dell'autovettura; le lettere costituenti la scritta debbono essere illuminate per trasparenza e non deve vedersi il filamento delle lampade poste all'interno, il cui numero non deve essere superiore a due; ciascuna lampada deve avere una potenza elettrica non superiore a cinque Watt; 4) la scritta sulla faccia anteriore deve essere con lettere bianche su fondo nero e quella sulla faccia posteriore con lettere rosse su fondo nero, non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra un qualsiasi punto del segnale e l'occhio dell'osservatore situato negli spazi, avanti e dietro, delimitati da due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due piani passanti per i bordi orizzontali dell'apparecchio e l'altro a spigolo verticale costituito da due piani passanti per i bordi verticali del medesimo e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella fig. 182; 5) il segnale "TAXI" deve essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti. Per le autovetture giu' munite della colorazione uniforme l'obbligo del segnale "TAXI" comincia a decorrere da due anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento.