(Norme-art. 227)
                              Art. 227 
                    (Detenzione per uso personale 
                      di sostanze stupefacenti) 
  1. La non punibilita' dell'imputato a norma dell'articolo 80  della
legge 22 dicembre 1975 n. 685 e' dichiarata dal giudice competente  a
conoscere dei reati previsti dagli articoli  71  e  72  della  stessa
legge. Il rapporto indicato nell'articolo 98 comma 1  della  predetta
legge e' inviato al pretore in sede non penale per gli interventi  di
sua competenza previsti dalla stessa legge. 
  2. Prima dell'esercizio della azione penale, il pubblico ministero,
se ritiene che sussista una delle cause di non  punibilita'  previste
dal predetto articolo 80, formula richiesta di archiviazione.