ART. 228
                       (pneumatici fuori uso)

   1.  Fermo  restando  il  disposto di cui al decreto legislativo 24
giugno  2003,  n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e
180  del  presente  decreto,  al  fine di ottimizzare il recupero dei
pneumatici  fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la
ricostruzione  e'  fatto  obbligo  ai  produttori  e  importatori  di
pneumatici  di  provvedere,  singolarmente o in forma associata e con
periodicita'   almeno  annuale,  alla  gestione  di  quantitativi  di
pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e
destinati alla vendita sul territorio nazionale.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore  della  parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i
tempi  e  le  modalita'  attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In
tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in
fattura  il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche
in  relazione  alle  diverse  tipologie di pneumatici, per far fronte
agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
   3.  Il  trasferimento all'eventuale struttura operativa associata,
da  parte  dei  produttori  e  importatori di pneumatici che ne fanno
parte,  delle  somme  corrispondenti  al  contributo per il recupero,
calcolato   sul   quantitativo  di  pneumatici  immessi  sul  mercato
nell'anno  precedente  costituisce adempimento dell'obbligo di cui al
comma  1  con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
   4.  I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli
obblighi  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  ad  una sanzione
amministrativa     pecuniaria     proporzionata     alla     gravita'
dell'inadempimento,  comunque  non superiore al doppio del contributo
incassato per il periodo considerato.
 
          Note all'art. 228:
              -  Il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  209,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182,
          S.O.,  reca  attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa
          ai veicoli fuori uso.