Art. 228.
                               Divieti

  1.  Sono  vietate  la  produzione, la lavorazione e l'impiego degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
  2.  Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un
preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
  3.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  possono essere
effettuate,  previa  autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma
5, le seguenti attivita':
    a)  attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
    b)  attivita'  volte  ad  eliminare  gli  agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
    c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di   cui   al  comma  3,  lettera  c),  il  datore  di  lavoro  evita
l'esposizione  dei  lavoratori,  stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un  sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere rimossi
soltanto  nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
  5.  Il  datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al  comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che la rilascia sentito il
Ministero  della  salute  e  la  regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
    a) i motivi della richiesta di deroga;
    b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
    c) il numero dei lavoratori addetti;
    d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
    e)  misure  previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.