Art. 228. (Art. 57 del Testo Unico) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE 0 MOTOVEICOLI E VEICOLI ECCEZIONALI PER IL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI Le norme previste dall'art. 57 del Testo Unico per le autovetture e i motoveicoli da locare senza conducente non sono applicabili nel caso di locazione con facolta' di compera da parte del localario. In tal caso dovra' essere annotato nella carta di circolazione ad uso privato per trasporto di persone il nome del locatario risultante dal contratto di locazione. I veicoli adibiti a trasporti eccezionali sui cui telai sono applicati, in modo fisso, due tratti di rotaie per il trasporto di carri ferroviari, ai quali e' rilasciata una carta di circolazione ai sensi del comma quinto dell'art. 58 Testo Unico sono ammessi alla circolazione come destinati ad uso speciale.