(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 228)
                 Art. 228. (Art. 57 del Testo Unico) 
       LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE 0 MOTOVEICOLI 
     E VEICOLI ECCEZIONALI PER IL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI 

 
  Le norme previste dall'art. 57 del Testo Unico per le autovetture e
i motoveicoli da locare senza conducente  non  sono  applicabili  nel
caso di locazione con facolta' di compera da parte del localario. 
  In tal caso dovra' essere annotato nella carta di  circolazione  ad
uso privato per trasporto di persone il nome del locatario risultante
dal contratto di locazione. 
  I veicoli adibiti  a  trasporti  eccezionali  sui  cui  telai  sono
applicati, in modo fisso, due tratti di rotaie per  il  trasporto  di
carri ferroviari, ai quali e' rilasciata una carta di circolazione ai
sensi del comma quinto dell'art. 58 Testo  Unico  sono  ammessi  alla
circolazione come destinati ad uso speciale.