Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice 1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (a), relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. 2. La destinazione degli importi di cui al comma 1 rimane quella prevista dagli articoli 16 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (a). Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. 3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti; d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici. 5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico- amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
(a) L'art. 16 della legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) sostituisce l'art. 5 del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, sulla disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con il seguente: "Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali; b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5- bis; e', invece, escluso ogni compenso al personale; c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonche' alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi". Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 870/1986 e' il seguente: "Art. 19. - 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione. 2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti. 5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennita' di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente. 6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio. 7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione. 8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalita', al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttivita' dei servizi. 9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale". Si riporta la tabella 3 allegata alla citata legge n. 870/1986, come modificata dall'art. 17- ter del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1987, n. 32, e dall'art. 9 del D.L. 15 giugno 1988, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 328: "TABELLA 3 TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1) TIPO DI OPERAZIONE Tariffa 1) Esami per conducenti di veicoli a motore ...... 20.000 2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti ........... 10.000 3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas ........................... 12.000 4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile .......... 50.000 5) Omologazioni di veicoli, approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato ................... 200.000 6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unita' meccaniche indipendenti ................ 80.000 7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna, esami per le patenti nautiche. Esami di revisione .................. 20.000 8) Accertamento idoneita' tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione ................................... 20.000 9) Omologazioni e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini ................. 200.000 10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati ......................... 50.000 11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore .......... 20.000 12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni 50.000 13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione . 20.000 14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole ............ 10.000 15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanenti" .................................. 10.000 16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo ........................... 10.000 17) Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in contoproprio per ciascun veicolo .. 20.000 (1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono pero' comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.