Art. 228 Direttore 1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa. 2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni. 4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento. 5. Il direttore e' assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore. 6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione. 7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata.