(CODICE CIVILE-art. 2287)
                             Art. 2287. 
 
                    (Procedimento di esclusione). 
 
  L'esclusione  e'  deliberata  dalla  maggioranza  dei   soci,   non
computandosi nel numero di  questi  il  socio  da  escludere,  ed  ha
effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio
escluso. 
 
  Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti
al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione. 
 
  Se la societa' si compone di due soci, l'esclusione di uno di  essi
e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.