Art. 229
          Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti
                  di qualita' elevata - cdr e cdr-q

  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti della parte quarta del presente
decreto,  il  combustibile  da  rifiuti  (CDR),  di seguito CDR, come
definito dall'articolo 183, comma 1, lettera r), e' classificato come
rifiuto speciale.
  2.  Ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
presente articolo, e' escluso dall'ambito di applicazione della parte
quarta  del  presente  decreto il combustibile da rifiuti di qualita'
elevata  (CDR-Q),  di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183,
comma  1,  lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo
che  adotta  un  sistema  di  gestione  per  la qualita' basato sullo
standard  UNI-EN  ISO  9001  e  destinato  all'effettivo  utilizzo in
co-combustione,  come  definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g),
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato   11   novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di
energia  elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del
presidente  del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo e' autorizzato
ad   apportare   le  conseguenti  modifiche  al  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2 002.
  3.  La  produzione  del  CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto
della  gerarchia  del  trattamento  dei  rifiuti  e  rimane  comunque
subordinata  al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  costruzione e
all'esercizio  dell'impianto previste dalla parte quarta del presente
decreto.  Nella  produzione  del  CDR  e del CDR-Q e' ammesso per una
percentuale  massima  del  cinquanta  per  cento in peso l'impiego di
rifiuti  speciali  non  pericolosi. Per la produzione e l'impiego del
CDR  e'  ammesso  il  ricorso alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214 e 216.
  4.  Ai  fini  della  costruzione e dell'esercizio degli impianti di
incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le
specifiche  disposizioni,  comunitarie  e  nazionali,  in  materia di
autorizzazione  integrata  ambientale e di incenerimento dei rifiuti.
Per  la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica
la  specifica  normativa  di settore. Le modalita' per l'utilizzo del
CDR-Q  sono  definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002.
  5.  Il  CDR-Q e' fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 2, comma
1,  lettera  a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in
misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.
  6.  Il  CDR  e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di
cui  all'articolo  17,  comma  1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
 
          Note all'art. 229:
              -  Si  riportano  gli articoli 2, comma 1, lettera a, e
          17,  comma  1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
          387:
              "Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
          le  fonti  energetiche  rinnovabili  non  fossili  (eolica,
          solare,   geotermica,   del   moto   ondoso,   maremotrice,
          idraulica,  biomasse,  gas  di discarica, gas residuati dai
          processi  di  depurazione  e  biogas).  In particolare, per
          biomasse  si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
          rifiuti     e    residui    provenienti    dall'agricoltura
          (comprendente   sostanze   vegetali   e  animali)  e  dalla
          silvicoltura  e  dalle industrie connesse, nonche' la parte
          biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;".
              "Art.   17   (Inclusione   dei  rifiuti  tra  le  fonti
          energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle
          fonti  rinnovabili).  -  1.  Ai  sensi  di  quanto previsto
          dall'art.  43,  comma  1,  lettera e), della legge 1° marzo
          2002,  n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento
          dei  rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle
          fonti  energetiche  rinnovabili  i  rifiuti,  ivi compresa,
          anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione
          non  biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti,
          di  cui  ai  decreti  previsti  dagli  articoli 31 e 33 del
          decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 92 e alle norme
          tecniche  UNI  9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse
          le  centrali  ibride,  alimentati  dai  suddetti  rifiuti e
          combustibili,  si  applicano  le  disposizioni del presente
          decreto,  fatta  eccezione, limitatamente alla frazione non
          biodegradabile,  di quanto previsto all'art. 11. Sono fatti
          salvi  i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione dell
          e disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.".