Art. 229. 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  224,  comma  2,  sono
sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo  41  i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la  salute  che
rispondono ai criteri per  la  classificazione  come  molto  tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti,  tossici  per
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
    a) prima di adibire il  lavoratore  alla  mansione  che  comporta
l'esposizione; 
    b) periodicamente, di norma una volta l'anno o  con  periodicita'
diversa  decisa  dal  medico  competente  con  adeguata   motivazione
riportata nel documento di valutazione dei  rischi  e  resa  nota  ai
rappresentanti per la sicurezza dei  lavoratori,  in  funzione  della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; 
    c) all'atto della cessazione del  rapporto  di  lavoro.  In  tale
occasione  il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore   le
eventuali  indicazioni  relative   alle   prescrizioni   mediche   da
osservare. 
  3. Il monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per  i  lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato  fissato  un  valore  limite
biologico. Dei risultati di  tale  monitoraggio  viene  informato  il
lavoratore interessato. I risultati di tale  monitoraggio,  in  forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione  dei  rischi  e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 
  4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio  per  il
lavoratore. 
  5. Il datore di lavoro, su parere conforme del  medico  competente,
adotta misure preventive  e  protettive  particolari  per  i  singoli
lavoratori  sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici   e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere  l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 
  6. Nel  caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria  si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di  lavoratori  esposti  in
maniera  analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di   effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili  a  tale  esposizione  o  il
superamento di un  valore  limite  biologico,  il  medico  competente
informa individualmente i lavoratori  interessati  ed  il  datore  di
lavoro. 
  7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: 
    a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata  a
norma dell'articolo 223; 
    b) sottoporre a revisione le misure predisposte per  eliminare  o
ridurre i rischi; 
    c) tenere conto del parere del medico competente  nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; 
    d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita  medica
straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito
un'esposizione simile. 
  8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza   sanitaria   diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.