(CODICE CIVILE-art. 2291)
                             Art. 2291. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella  societa'  in  nome  collettivo  tutti  i   soci   rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 
 
  Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.