Art. 23.
  Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
  1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in
seno   alla   contabilita'  generale  dell'INAIL,  apposita  evidenza
finalizzata,  nel  limite  consentito dalla normativa comunitaria, ad
interventi di sostegno di:
    a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie
imprese  e  dei  settori  agricolo  e  artigianale, in attuazione del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni;
    b) progetti  per  favorire  l'applicazione degli articoli 21 e 22
del  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626, e successive
modificazioni,  anche  tramite  la produzione di strumenti e prodotti
informatici,  multimediali,  grafico visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
  2.  Per  il  finanziamento  degli interventi di cui al comma 1, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono  determinate, in misura percentuale,
sulla  base  delle  risultanze del bilancio, le risorse economiche da
conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
  3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
    a) i  criteri  di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo
particolare  riguardo  all'ambito  lavorativo  in  cui  risulta  piu'
accentuato il fenomeno infortunistico;
    b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
    c) i termini di presentazione dei progetti;
    d) l'entita'   delle   risorse   da  destinare  annualmente  alle
finalita'  di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di
adeguamento  delle  strutture e dell'organizzazione alla normativa in
materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
  4.   La   determinazione   di   cui   al   comma  3  e'  sottoposta
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  5.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,  sulla base dei
principi  e  dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al
comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
 
          Nota all'art. 23:
              - Gli  articoli  21 e 22 del citato decreto legislativo
          n. 626/1994, cosi' recitano:
              "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
          di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva
          un'adeguata informazione su:
                a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
                b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate;
                c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
                d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
          preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica,
                e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
                f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
          protezione ed il medico competente;
                g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di
          applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
              2. Il  datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
          al  comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3".
              "Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
          lavoro  assicura  che  ciascun  lavoratore,  ivi compresi i
          lavoratori di cui all'art 1, comma 3, riceva una formazione
          sufficiente  ed  adeguata  in  materia  di  sicurezza  e di
          salute,  con  particolare  riferimento  al proprio posto di
          lavoro ed alle proprie mansioni.
              2. La formazione deve avvenire in occasione:
                a) dell'assunzione;
                b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
                c) dell'introduzione  di nuove attrezzature di lavoro
          o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e preparati
          pericolosi.
              3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
          relazione  all'evoluzione  dei rischi ovvero all'insorgenza
          di nuovi rischi.
              4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
          formazione  particolare  in  materia di salute e sicurezza,
          concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
          i   rischi   specifici  esistenti  nel  proprio  ambito  di
          rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
          principali  tecniche  di controllo e prevenzione dei rischi
          stessi.
              5. I    lavoratori    incaricati    dell'attivita'   di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          lavoratori  in  caso  di  pericolo  grave  ed immediato, di
          salvataggio,  di  pronto  soccorso e, comunque, di gestione
          dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
              6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella dei loro
          rappresentanti   di  cui  al  comma  4  deve  avvenire,  in
          collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
          20,  durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
          economici a carico dei lavoratori.
              7.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
          della    sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
          permanente,  possono  stabilire  i  contenuti  minimi della
          formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza  e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
          3,  tenendo  anche conto delle dimensioni e della tipologia
          delle imprese";