Art. 23
                       Verifica dei risultati

  1.  La  verifica  dei  risultati  conseguiti  dal funzionario della
carriera  prefettizia  nell'espletamento  degli incarichi di funzione
conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle
modalita'  e  garanzie  stabilite dal regolamento di cui all'articolo
20,  comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito
negativo  della  verifica  comporta per il funzionario prefettizio la
revoca  dell'incarico  ricoperto e la destinazione ad altro incarico.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.
  2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite
dall'organo   competente  o  di  ripetuta  valutazione  negativa,  il
funzionario  prefettizio,  previa  contestazione  e valutazione degli
elementi  eventualmente  dallo  stesso  forniti  nel  termine congruo
assegnato  all'atto  della  contestazione,  puo'  essere escluso, con
decreto  del  Ministro  dell'interno, da ogni incarico per un periodo
compreso  nel  limite  massimo  di  tre  anni.  Allo  stesso  compete
esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato
alla  qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato
su  conforme  parere  di  un  comitato  di  garanti  presieduto da un
magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente
parte  della  commissione  per  la  progressione  in  carriera di cui
all'articolo  17  e  dall'esperto  in  tecniche  di  valutazione  del
personale nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
  3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'articolo
238  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma  8, del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  vedasi  nella nota
          all'art. 16.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 238 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 9):
              "Art.  238  (Collocamento  a  riposo  dei  prefetti per
          ragioni   di  servizio).  -  I  prefetti  della  Repubblica
          collocati  a  riposo  per  ragioni  di  servizio  ai  sensi
          dell'art.  6  del  teso  unico  21 febbraio  1895, n. 70, e
          successive   modificazioni,   conseguono   il   diritto  al
          trattamento  di  pensione nella misura stabilita dal titolo
          III  capo  I  del  citato  testo  unico  dopo dieci anni di
          servizio    prestato   nella   loro   qualita'   od   anche
          promiscuamente in altri uffici precedenti.
              Negli  altri  casi hanno diritto all'indennita' per una
          sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle
          vigenti  disposizioni,  purche'  abbiano prestato almeno un
          anno intero di uguale servizio".