Art. 23. (Reddito minimo di inserimento) 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalita', i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della poverta', alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni". 2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' definito quale misura di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Note all'art. 23, comma 1: - Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante: "Disciplina dell'introduzione n via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1998, n. 167. Il testo dell'art. 15 e' il seguente: "Art. 15 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti". - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. - Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si veda in nota all'art. 2, comma 2. - Per il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si veda in nota all'art. 2, comma 2. Nota all'art. 23, comma 2: - Per il titolo del citato decreto legislativo n. 237 del 1998, si veda in nota all'art. 23, comma 1.