Art. 23. 
                          (Tributi locali) 
   1. Gli enti locali possono deliberare  riduzioni  sui  tributi  di
propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora
non si trovino  in  situazioni  di  dissesto  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art 23, comma 1:
              -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n. 77,
          recante  "Ordinamento  finanziario  e  contabile degli enti
          locali"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 marzo
          1995, n. 65, supplemento ordinario.