Art. 23
                       Ruolo unico dei dirigenti
          (Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
      dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)

    1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
  il  ruolo  unico  dei  dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
  anche   ad  ordinamento  autonomo,  articolato  in  due  fasce.  La
  distinzione  in  fasce  ha  rilievo  agli  effetti  del trattamento
  economico  e,  limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
  fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
    2.  Alla  prima  fascia  del ruolo unico appartengono i dirigenti
  generali  in  servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui
  al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali generali ai sensi
  dell'articolo  19  per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
  essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per
  le  ipotesi  di  responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia
  sono  inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e
  i  dirigenti  reclutati  attraverso  i meccanismi di accesso di cui
  all'articolo 28.
    3.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'
  di  costituzione  e  tenuta  del ruolo unico, articolato in modo da
  garantire   la  necessaria  specificita'  tecnica.  Il  regolamento
  disciplina  altresi'  le  modalita'  di elezione del componente del
  comitato   di  garanti  di  cui  all'articolo  22.  Il  regolamento
  disciplina  inoltre  le  procedure, anche di carattere finanziario,
  per  la  gestione  del  personale  dirigenziale collocato presso il
  ruolo  unico  e  le  opportune  forme  di collegamento con le altre
  amministrazioni interessate.
    4.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati
  informatica  contenente  i  dati  curricolari  e  professionali  di
  ciascun   dirigente,   al   fine   di  promuovere  la  mobilita'  e
  l'interscambio   professionale  degli  stessi  fra  amministrazioni
  statali,  amministrazioni  centrali  e  locali,  organismi  ed enti
  internazionali e dell'unione europea.
 
             Nota all'art. 23:
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.