Art. 23.
(Disciplina  della  fase  di  avvio  delle trasmissioni televisive in
                          tecnica digitale)

1.  Fino  all'attuazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle
frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  i soggetti esercenti a
qualunque  titolo  attivita'  di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale  e  locale  in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo   2001,   n.   66,  possono  effettuare,  anche  attraverso  la
ripetizione   simultanea   dei  programmi  gia'  diffusi  in  tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle  reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale,  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001,  e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per
avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2.  La  sperimentazione  delle  trasmissioni in tecnica digitale puo'
essere  effettuata  sugli impianti legittimamente operanti in tecnica
analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i
trasferimenti  di  impianti  o  di rami di azienda tra i soggetti che
esercitano  legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale
o  locale,  a  condizione che le acquisizioni operate siano destinate
alla diffusione in tecnica digitale.
4.  In  caso  di  indebita occupazione delle frequenze televisive che
possono  essere  utilizzate  per  la  sperimentazione di trasmissioni
televisive  digitali  terrestri  e  di  servizi  interattivi ai sensi
dell'articolo  41,  comma  7,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  195  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda,
ai  soggetti  che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione
televisiva,  in  virtu'  di titolo concessorio ovvero per il generale
assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto
una  copertura  non inferiore al 50 per cento della popolazione o del
bacino locale.
6.  I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione   terrestre   in   tecnica   digitale,  di  cui  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre  2001,  n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
7.  La  domanda  per  ottenere il rilascio di licenza di operatore di
rete  televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai
soggetti  legittimamente  operanti in ambito locale che dimostrino di
essere  in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
di  operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere,   entro  sei  mesi  dalla  domanda,  una  copertura  non
inferiore  al  50  per  cento della popolazione, nonche' rinuncino ai
titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8.  I  soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  in  virtu'  di  titolo
concessorio  o  autorizzativo,  se titolari di piu' emittenti con una
copertura  comunque  inferiore  al  50  per  cento della popolazione,
possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete
locale.
9.  Al  fine  di  agevolare  la conversione del sistema dalla tecnica
analogica   alla   tecnica   digitale  la  diffusione  dei  programmi
radiotelevisivi    prosegue    con    l'esercizio    degli   impianti
legittimamente  in  funzione  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge.  Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di
assegnazione  delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta
utilizzabile  ai fini della riallocazione degli impianti che superano
o  concorrono  a  superare  in  modo  ricorrente  i limiti e i valori
stabiliti  in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  autorizza  le modificazioni
tecnico-operative   idonee   a   razionalizzare  le  reti  analogiche
terrestri  esistenti  e  ad  agevolarne  la  conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che  attribuiscono  tali  competenze alla regione o alla provincia ai
sensi   dell'articolo   16,   comma   2,  lettera  b),  autorizza  le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
11.  Gli  impianti  di  diffusione  e  di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente
e'   tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
comunicazioni.
12.  Tutte  le  frequenze  destinate  al  servizio di radiodiffusione
concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva
in  tecnica  analogica  e in tecnica digitale; sono abrogate le norme
vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9 del regolamento
concernente  la  diffusione via satellite di programmi televisivi, di
cui  all'allegato  A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni   1°  marzo  2000,  n.  127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14.  Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino
al  31  dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
15.  Le  disposizioni  del presente articolo trovano applicazione nel
rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.
 
          Nota all'art. 23:
              -  L'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 24 marzo
          2001),  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
          2001,  n. 66 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
          24  marzo  2001),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento di impianti radiotelevisivi», e' il seguente:
              «Art.  2-bis  (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
          frequenze  terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
          banda).  -  1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
          programmi  televisivi  digitali  su  frequenze terrestri, i
          soggetti  che  eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione   televisiva  su  frequenze  terrestri,  da
          satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
          utenza   o   parte   di   esso,   alla  sperimentazione  di
          trasmissioni    televisive   e   servizi   della   societa'
          dell'informazione  in  tecnica  digitale.  A  tale  fine le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definire  intese,  per  la gestione dei relativi impianti e
          per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
          Ai  predetti  consorzi  e  intese possono partecipare anche
          editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
          televisive  in  tecnica  digitale sono irradiate sui canali
          legittimamente  eserciti,  nonche' sui canali eventualmente
          derivanti  dalle  acquisizioni  di  cui al comma 2. Ciascun
          soggetto  che  sia  titolare  di  piu'  di  una concessione
          televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
          servizi  diffusi  in  tecnica digitale, pari opportunita' e
          comunque  almeno  il  quaranta  per  cento  della capacita'
          trasmissiva  del  medesimo  blocco di programmi e servizi a
          condizioni  eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
          sperimentazione  da  parte  di altri soggetti che non siano
          societa'  controllanti,  controllate  o collegate, ai sensi
          dell'art.  2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
          cavo  e  le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
          raggiunto  la  copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
          5,   della   medesima   legge   31  luglio  1997,  n.  249.
          L'abilitazione    e'   rilasciata   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
          della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
          un progetto radioelettrico.
              2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
          in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
          per  i  primi  tre armi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di
          azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
          questi  e  concessionari  televisivi in ambito nazionale, a
          condizione  che  le  acquisizioni  operate da questi ultimi
          siano    impiegate   esclusivamente   per   la   diffusione
          sperimentale  in  tecnica  digitale,  fermo restando quanto
          previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
              3.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di
          programmi  radiofonici  digitali  su frequenze terrestri, i
          soggetti  titolari  di  concessione  per la radiodiffusione
          sonora  nonche'  i  soggetti che eserciscono legittimamente
          l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
          abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
          in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
          di   esso,  oggetto  della  concessione.  A  tale  fine  le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
          per   la   diffusione  dei  programmi  e  dei  servizi.  Le
          trasmissioni   radiofoniche   in   tecnica   digitale  sono
          irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
          e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  comunicazioni  entro
          sessanta   giorni   dalla   presentazione  della  richiesta
          corredata  da  un  progetto  di attuazione e da un progetto
          radioelettrico.
              4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
          su  frequenze  terrestri  avviene secondo le modalita' e in
          applicazione  degli  standard  tecnici  DAB  (digital audio
          broadcasting)  per la radiodiffusione sonora e per prodotti
          e  servizi  multimediali  anche  interattivi e DVB (digital
          video  broadcasting)  per  i  programmi  televisivi  e  per
          prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
              5.  Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi  e dei
          servizi  multimediali  su frequenze terrestri devono essere
          irradiate  esclusivamente  in tecnica digitale entro l'anno
          2006.
              6.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          nella  predisposizione  dei  piani  di  assegnazione  delle
          frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
          criterio   di  migliore  e  razionale  utilizzazione  dello
          spettro   radioelettrico,   suddividendo   le   risorse  in
          relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
          per  l'emittenza  nazionale  reti isofrequenziali per macro
          aree di diffusione.
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
          della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  le  licenze  o le
          autorizzazioni    per   la   diffusione   di   trasmissioni
          radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
          assegnazione  delle  frequenze  in  tecnica digitale di cui
          all'art.    1   sono   rilasciate   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  nel rispetto delle condizioni definite in un
          regolamento,  adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  entro  il  30 giugno 2001, tenendo conto dei
          principi  del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
                a) distinzione   tra  i  soggetti  che  forniscono  i
          contenuti  e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
          individuazione  delle  rispettive responsabilita', anche in
          relazione  alla diffusione di dati, e previsione del regime
          della  licenza  individuale  per  i soggetti che provvedono
          alla diffusione;
                b) previsione  di  norme  atte a favorire la messa in
          comune delle strutture di trasmissione;
                c) definizione    dei    compiti   degli   operatori,
          nell'osservanza      dei     principi     di     pluralismo
          dell'informazione,   di   trasparenza,   di   tutela  della
          concorrenza e di non discriminazione;
                d) previsione  in ogni blocco di diffusione, oltre ai
          servizi  multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
          radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
                e) obbligo  di  diffondere  il medesimo programma e i
          medesimi  programmi  dati sul territorio nazionale da parte
          dei  soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
          programmi  irradiati,  fatta  salva  l'articolazione  anche
          locale    delle    trasmissioni    radiotelevisive    della
          concessionaria del servizio pubblico;
                f) previsione   delle  procedure  e  dei  termini  di
          rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
                g) previsione  del  regime transitorio occorrente per
          la   definitiva  trasformazione  delle  trasmissioni  dalla
          tecnica analogica alla tecnica digitale;
                h) obbligo  di  destinare  programmi  alla diffusione
          radiotelevisiva in chiaro.
              8.  In  ambito  locale il Ministero delle comunicazioni
          rilascia  licenze,  sulla  base  di un apposito regolamento
          adottato    dall'Autorita'    per    le    garanzie   nelle
          comunicazioni,    per    trasmissioni   audiovisive   anche
          interattive  su bande di frequenza terrestri attribuite dal
          piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e nelle
          altre  bande  destinate  dalla  pianificazione  europea  ai
          servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
          al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
          dei  segnali  radiotelevisivi  via cavo e da satellite alle
          unita' abitative.
              9.  Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio    pubblico    radiotelevisivo,    alla   societa'
          concessionaria     dello     stesso    servizio    pubblico
          radiotelevisivo  sono  riservati un blocco di diffusione di
          programmi  radiofonici  in  chiaro  e  almeno  un blocco di
          diffusione  di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
          programmi  radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
          della  concessionaria  pubblica  devono essere distinti dai
          blocchi  di  programmi  contenenti  programmi  degli  altri
          operatori radiotelevisivi'.
              10.  All'art.  3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  "il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "l'Autorita'
          adotta".  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi 1 e 3, della legge 31
          luglio  1997,  n.  249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni.
              11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
          provinciale,   nel   rispetto   del   piano   nazionale  di
          ripartizione    delle   frequenze   nonche'   delle   norme
          urbanistiche,   ambientali  e  sanitarie,  con  particolare
          riferimento  alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
          onde   elettromagnetiche,   le   frequenze  destinate  alle
          trasmissioni  di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  le province interessate,
          fermo  restando  l'obbligo,  previsto dall'art. 2, comma 6,
          della  legge  31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
          e,  al  fine  di  tutelare  le  minoranze  linguistiche, di
          acquisire   l'intesa   con   le  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Trento
          e   di   Bolzano.   L'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
          comunicazioni  adotta  i provvedimenti necessari ad evitare
          il  determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
          stesse  frequenze,  sulla base dei principi contenuti nella
          medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
              12.  Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
          priorita'  ai  soggetti che intendono diffondere produzioni
          audiovisive  di  utilita'  sociale  o utilizzare tecnologie
          trasmissive  di  tipo  avanzato ovvero siano destinatari di
          finanziamenti da parte dell'Unione europea.
              13.  Al  fine  di  favorire lo sviluppo e la diffusione
          delle  nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
          opere  di  installazione di nuovi impianti sono innovazioni
          necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
          civile.
              Per  l'approvazione  delle  relative  deliberazioni  si
          applica  l'art.  1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
          disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
          titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
              14.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, il Forum
          permanente  per  le  comunicazioni  istituito  dall'art. 1,
          comma  24,  della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
          apposito  studio  sulla  convergenza  tra  i  settori delle
          telecomunicazioni   e   radiotelevisivo   e   sulle   nuove
          tecnologie  dell'informazione,  finalizzato  a definire una
          proposta  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          per    la    regolamentazione    della    radio-televisione
          multimediale.
              15.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministero  delle  comunicazioni  adotta un programma per lo
          sviluppo  e  la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
          di   trasmissione  radiotelevisiva  digitale  su  frequenze
          terrestri  e  da satellite e per l'introduzione dei sistemi
          audiovisivi   terrestri   a   larga   banda,   individuando
          contestualmente misure a sostegno del settore.».
              -  L'art.  41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.
          3,  recante:  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica   amministrazione»,   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
          e' il seguente:
              «7.   Al   fine   di   incentivare  lo  sviluppo  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
          decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20 marzo  2001  n.  66,  il
          Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
          riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
          nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
          cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
          della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
          lettera  d),  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249. Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
          medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
          sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
          per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
          deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
          sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili.».
              -   L'art.   195   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 marzo   1973,   n.   156,   e   successive
          modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e   di   telecomunicazioni»,   pubblicato  nel  supplemento
          ordinario,  alla  Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113,
          e' il seguente:
              «Art.  195  (Installazione  ed esercizio di impianti di
          telecomunicazione  senza  concessione  od  autorizzazione -
          Sanzioni.)  -  1. Chiunque installa od esercita un impianto
          di   telecomunicazione  senza  aver  ottenuto  la  relativa
          concessione  o  autorizzazione  e'  punito, se il fatto non
          costituisce   reato,   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
              2.  Se  il  fatto  riguarda impianti radioelettrici, si
          applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
              3.  Se  il  fatto  riguarda impianti di radiodiffusione
          sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da
          uno  a  tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi
          di  impianti  per la radiodiffusione sonora o televisiva in
          ambito locale.
              4.  Chiunque  realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,   contravvenendo   ai   limiti   territoriali  o
          temporali  previsti  dalla  concessione,  e'  punito con la
          reclusione da sei mesi a due anni.
              5.   Il  trasgressore  e'  tenuto,  in  ogni  caso,  al
          pagamento  di  una somma pari al doppio dei canoni previsti
          per   ciascuno  dei  collegamenti  abusivamente  realizzati
          relativamente  al  periodo di esercizio abusivo accertato e
          comunque  per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non
          si  tiene  conto,  nella  determinazione  del canone, delle
          agevolazioni  previste a favore di determinate categorie di
          utenti.
              6.      Indipendentemente      dall'azione      penale,
          l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del
          possessore,  a  suggellare  o rimuovere l'impianto ritenuto
          abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.»
              -  L'art.  29 del regolamento di cui alla deliberazione
          dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle  comunicazioni
          15 novembre  2001,  n.  435/01/CONS, recante: «Approvazione
          del  regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
          tecnica  digitale.»,  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e' il
          seguente:
              «Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della
          concorrenza).  -  1.  L'Autorita',  ai fini di garantire la
          tutela del pluralismo, dell'obiettivita', della completezza
          e  dell'imparzialita' dell'informazione, dell'apertura alle
          diverse  opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e
          religiose,  nel  rispetto  delle  liberta'  e  dei  diritti
          garantiti  dalla  Costituzione,  che  si  realizzano con il
          complesso  degli  accordi  fra  fornitori  di  contenuti  e
          operatori   di  rete,  adotta  un  provvedimento  entro  il
          31 marzo   2004   che   stabilisce,   tenendo  conto  della
          partecipazione   alla  sperimentazione  e  considerando  il
          titolo  preferenziale  previsto dall'art. 1, comma 1, della
          legge n. 66/2001:
                a) norme  a  garanzia  dell'accesso  di  fornitori di
          contenuti,  non riconducibili direttamente o indirettamente
          agli   operatori   di   rete,   i  quali  rappresentano  un
          particolare valore per:
                  1)  il  sistema  televisivo  nazionale,  in ragione
          della   qualita'  della  programmazione  e  del  pluralismo
          informativo;
                  2)  il  sistema televisivo locale, in ragione della
          qualita'  della  programmazione,  pluralismo  informativo a
          livello  locale,  della natura comunitaria, con particolare
          riferimento  alle  trasmissioni  monotematiche  a carattere
          sociale,   e  della  tutela  delle  minoranze  linguistiche
          riconosciute dalla legge.
                b) criteri  che  garantiscono, in presenza di risorse
          insufficienti  a  soddisfare tutte le ragionevoli richieste
          da   parte  dei  fornitori  di  contenuti,  l'accesso  alle
          radiofrequenze  da  parte dei fornitori di contenuti di cui
          alla  precedente  lettera  a)  in  condizioni di parita' di
          trattamento;
                c) norme  in  materia  di controlli e verifiche sulla
          separazione    contabile    dei    soggetti   titolari   di
          autorizzazioni  e  licenze ai fini del rispetto delle norme
          del presente regolamento;
                d) norme   in   materia   di  limiti  alla  capacita'
          trasmissiva destinata ai programmi criptati;
                e) le   modalita'   per   l'adozione   di   specifici
          provvedimenti,  anche  ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
          legge  n.  249/1997, in materia di accordi fra fornitori di
          contenuti  e  operatori  di  rete, ivi incluso l'obbligo di
          trasmettere programmi in chiaro;
                f) sulla    base   dei   principi   di   trasparenza,
          obiettivita',   proporzionalita'   e  non  discriminazione,
          sentita  l'Autorita'  garante  per  la  concorrenza  e  del
          mercato,  i  criteri  ed  i  limiti  per  l'assegnazione ai
          licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
          ulteriori licenze;
                g) la   misura   dei   contributi   applicabili  agli
          operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle
          risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.».
              - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15) della legge
          31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
              «Art.    1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni). (Omissis).
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
                a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
                (Omissis).
                15)  vigila  sui  tetti di radiofrequenze compatibili
          con  la  salute  umana e verifica che tali tetti, anche per
          effetto  congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del  Ministero  delle  comunicazioni.  Il  rispetto di tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le  concessioni all'installazione di apparati con emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa  entro  sessanta  giorni  i  tetti di cui al presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;».
              -  L'art.  9  del regolamento concernente la diffusione
          via  satellite di programmi televisivi, di cui all'Allegato
          A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle  comunicazioni  1°  marzo 2000, n. 127/00/CONS, e' il
          seguente:
              «Art.  9 (Trasmissioni simultanee). - 1. Ai titolari di
          concessioni  su  frequenze  terrestri e' consentita, previa
          notifica  dell'Autorita',  inclusiva  anche dei dati di cui
          all'allegato  2 del presente regolamento, la ritrasmissione
          simultanea  integrale,  fatto salvo il rispetto dei diritti
          di  trasmissione  acquisiti,  su  reti  di  diffusione  via
          satellite.»