Art. 23.
              (Consistenze del personale dell'Esercito,
                  della Marina e dell'Aeronautica)
1.  Per  ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale
militare  non  direttivo  in  servizio  permanente e dei volontari in
ferma  delle  Forze  armate,  stabilite dalla tabella A allegata alla
presente   legge,   sono   ripartite  tra  l'Esercito,  la  Marina  e
l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2.  A  decorrere  dall'anno  2007  e  fino  al  31  dicembre  2020 le
consistenze  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  in rafferma di
ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del
Ministro   della   difesa,   adottato  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze e per la funzione pubblica, previsto
dall'articolo  2,  comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215,  secondo  un  andamento  coerente  con  l'evoluzione degli oneri
complessivamente  previsti  per l'anno di riferimento dalla tabella A
allegata  alla  legge  14  novembre  2000,  n. 331, e dalla tabella C
allegata alla presente legge.
3.  Fino  al  31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle  Forze  armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie  di  cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento,
le  eventuali  carenze  organiche  in  uno  dei  ruoli  del personale
militare  non  direttivo  delle Forze armate possono essere devolute,
senza  ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di
altri  ruoli  della  medesima  Forza  armata e dello stesso personale
militare non direttiva.
4.  Al  fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale
stabilita  dalla  tabella  A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a
decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze  stabilite,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla tabella A
allegata  alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di  cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare
determinato  annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a)  nell'anno  2005:  210  ufficiali,  350 marescialli, 350 sergenti,
1.743 volontari in servizio permanente;
b)  negli  anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200
sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c)  negli  anni  dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150
sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  a  decorrere  dall'anno  2005 e fino al 31
dicembre  2020,  in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005  e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni  successivi,  dal  decreto  di  cui  al comma 2, e' computato un
contingente  di  volontari in ferma prefissata di un anno determinato
annualmente  nelle  misure  progressivamente  decrescenti  di seguito
indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
 
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
          citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
              "Art.  2  (Organico  complessivo  delle Forze armate).
          - 1.  L'entita'  complessiva  delle dotazioni organiche del
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  e'  fissata  a 190.000 unita' a decorrere
          dalla data del 1° gennaio 2007.
              2. (Omissis).
              3.  Al  fine  di  conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella  tabella  A allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  A  di  cui  al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche dal personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica.".
              -  Si  riporta  il  testo  della tabella A della citata
          legge n. 331 del 2000:

                                                           "Tabella A
                                     (articolo 3, comma 1, lettera a)

                 ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
                        (in miliardi di lire)

             Anno              |                Onere
             2000              |                 43
             2001              |                 362
             2002              |                 618
             2003              |                 649
             2004              |                 681
             2005              |                 717
             2006              |                 752
             2007              |                 790
             2008              |                 830
             2009              |                 871
             2010              |                 915
             2011              |                 960
             2012              |                 978
             2013              |                 997
             2014              |                1.013
             2015              |                1.031
             2016              |                1.045
             2017              |                1.060
             2018              |                1.078
             2019              |                1.093
             2020              |               1.096 }.