Art. 23. (Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) 1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa. 2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge. 3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttiva. 4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente; b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente; c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente. 5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 4.021 unita' nell'anno 2005; b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001: "Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007. 2. (Omissis). 3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella A di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dal personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.". - Si riporta il testo della tabella A della citata legge n. 331 del 2000: "Tabella A (articolo 3, comma 1, lettera a) ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi di lire) Anno | Onere 2000 | 43 2001 | 362 2002 | 618 2003 | 649 2004 | 681 2005 | 717 2006 | 752 2007 | 790 2008 | 830 2009 | 871 2010 | 915 2011 | 960 2012 | 978 2013 | 997 2014 | 1.013 2015 | 1.031 2016 | 1.045 2017 | 1.060 2018 | 1.078 2019 | 1.093 2020 | 1.096 }.