Art. 23
                Copie di atti e documenti informatici

  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:
"riproduzioni    fotografiche"    e'   inserita   la   seguente:   ",
informatiche".
  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se
ad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
  4.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non
unici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata
dal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della
propria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  5.  Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un
notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con
dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione
dell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
 
          Note all'art. 23:
              L'art.  2712  del  Codice  civile,  come modificato dal
          presente    decreto    legislativo,    reca:   "Art.   2712
          (Riproduzioni  meccaniche). - "Le riproduzioni fotografiche
          informatiche    o    cinematografiche,   le   registrazioni
          fonografiche  e,  in  genere,  ogni  altra rappresentazione
          meccanica  di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
          e  delle  cose rappresentate, se colui contro il quale sono
          prodotte  non  ne disconosce la conformita' ai fatti o alle
          cose medesime.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2714 e 2715 del
          codice civile:
              "Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti
          pubblici  spedite  nelle  forme  prescritte  da  depositari
          pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
              La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
          originali,  spedite  da depositari pubblici di esse, a cio'
          autorizzati.".
              "Art.   2715  (Copie  di  scritture  private  originali
          depositate).  - Le copie delle scritture private depositate
          presso  pubblici  uffici  e  spedite da pubblici depositari
          autorizzati  hanno  la  stessa  efficacia  della  scrittura
          originale da cui sono estratte.".