Art. 23. Trasparenza della pubblicita' 1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione. 2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.