ART. 23
                      (ambito di applicazione)

   1.  Sono  assoggettati  alla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale:
    a)  i  progetti  di cui all'elenco A dell'Allegato III alla parte
seconda del presente decreto, ovunque ubicati;
    b)  i  progetti  di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte
seconda  del  presente  decreto  che  ricadano,  anche  parzialmente,
all'interno  di  aree  naturali  protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394;
    c) i progetti elencati di cui all'elenco B dell'Allegato III alla
parte  seconda del presente decreto che non ricadano in aree naturali
protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV
alla  parte  seconda  del presente decreto, a giudizio dell'autorita'
competente  richiedano  ugualmente  lo svolgimento della procedura di
valutazione d'impatto ambientale;
    d)  i  progetti  di  specifiche opere o interventi per i quali la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale sia espressamente
prescritta  dalle  leggi  speciali  di settore che disciplinano dette
opere o interventi.
   2.  Per  i  progetti  di  opere o di interventi di cui al comma 1,
lettera  a),  ricadenti  all'interno  di  aree  naturali protette, le
soglie  dimensionali,  ove  previste,  sono ridotte del cinquanta per
cento.
   3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere
gia'  esistenti,  non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora
da  tali  interventi  derivi  un'opera  che  rientra  nelle categorie
stesse.  Si  applica  altresi' alle modifiche sostanziali di opere ed
interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e
b).
   4.  Possono  essere esclusi dal campo di applicazione del presente
titolo  i progetti di seguito elencati che, a giudizio dell'autorita'
competente,   non   richiedano  lo  svolgimento  della  procedura  di
valutazione di impatto ambientale:
    a)   i   progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi  destinati
esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
    b)   i   progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi  destinati
esclusivamente  a  scopi  di  protezione  civile,  oppure disposti in
situazioni   di  necessita'  e  d'urgenza  a  scopi  di  salvaguardia
dell'incolumita'  delle  persone da un pericolo imminente o a seguito
di calamita';
    c)  i  progetti  relativi  ad  opere di carattere temporaneo, ivi
comprese  quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di
interventi di bonifica autorizzati.
   5.  Per i progetti di cui ai commi 1, lettera c), e 4, lettere a),
b)  e c), si applica la procedura di verifica di cui all'articolo 32.
Nel  corso  di  tale  procedura di verifica, per i progetti di cui al
comma  4  l'autorita'  competente  comunica alla Commissione europea,
prima   del   rilascio   dell'eventuale   esenzione,   i  motivi  che
giustificano  tale  esenzione  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 3,
lettera c), della direttiva 85/337/CEE.
   6.   Ai   fini   dell'applicazione  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo  17  gennaio  2005,  n.  13,  per i progetti aeroportuali
assoggettati  alla  procedura di valutazione di impatto ambientale ai
sensi  della  parte seconda del presente decreto tale procedura tiene
conto  delle  prescrizioni  definite  nell'allegato  2  del  medesimo
decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.
   7.  Nel  caso  di  opere  ed interventi di somma urgenza destinati
esclusivamente  alla  difesa nazionale di cui al comma 4, lettera a),
il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, su
proposta  del  Ministro della difesa, l'esenzione da ogni verifica di
compatibilita'  ambientale  soltanto per i progetti relativi a lavori
coperti da segreto di Stato.