Art. 23. Uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari 1. Ove la scelta terapeutica e' indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalita' dell'uso in deroga di cui all'articolo 10, per animali non destinati alla produzione di alimenti e all'articolo 11, commi 1, 3, 4, per animali destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, sotto la responsabilita' di un medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. 2. Il Ministero della salute nell'attuazione dell'articolo 11, comma 5, prevede anche le misure appropriate per controllare l'uso di medicinali omeopatici veterinari registrati o autorizzati in un altro Stato membro, in attuazione delle disposizioni comunitarie e impiegati in Italia per l'uso sulla stessa specie, conformemente all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 2).
Nota all'art. 23: - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle premesse.