Art. 23. 
                        Permesso di soggiorno 
  1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari  dello
status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile. 
  2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato
un permesso di soggiorno per  protezione  sussidiaria  con  validita'
triennale  rinnovabile  previa  verifica   della   permanenza   delle
condizioni che hanno consentito il  riconoscimento  della  protezione
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al  lavoro
e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro,  sussistendone
i requisiti.