Art. 23. Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203 1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.