Art. 23.

                        Obbligo di astensione

  1.  Quando  gli  enti o le persone soggetti al presente decreto non
sono  in  grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela  stabiliti  dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c),
non   possono   instaurare  il  rapporto  continuativo  ne'  eseguire
operazioni   o  prestazioni  professionali  ovvero  pongono  fine  al
rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere
e  valutano  se  effettuare  una  segnalazione  alla UIF, a norma del
Titolo II, Capo III.
  3.  Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire  le  operazioni  per  le  quali  sospettano  vi sia una
relazione  con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e
inviano  immediatamente  alla  UIF  una  segnalazione  di  operazione
sospetta.
  4.  Nei  casi  in  cui  l'astensione  non  sia  possibile in quanto
sussiste  un  obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione
dell'operazione   per   sua   natura  non  possa  essere  rinviata  o
l'astensione  possa  ostacolare  le  indagini,  gli enti e le persone
soggetti  al  presente  decreto  informano la UIF immediatamente dopo
aver eseguito l'operazione.
  5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c),
e  all'articolo  13,  non  sono obbligati ad applicare il comma 1 nel
corso  dell'esame  della  posizione  giuridica  del  loro  cliente  o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo
cliente  in  un  procedimento  giudiziario  o  in  relazione  a  tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o
evitare un procedimento.