Art. 23.
              Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la vendita, il noleggio e la
concessione   in  uso  di  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi  di
protezione  individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative  e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
  2.  In  caso  di  locazione  finanziaria  di  beni  assoggettati  a
procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.