Art. 23. 
(Diffusione delle buone  prassi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e
tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi
                            al pubblico) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche statali,  individuati  nel  proprio
ambito gli  uffici  che  provvedono  con  maggiore  tempestivita'  ed
efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di  servizi,
che  assicurano  il  contenimento  dei  costi  di  erogazione   delle
prestazioni, che offrono i servizi di competenza con  modalita'  tali
da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il piu'
alto grado di  soddisfazione  degli  utenti,  adottano  le  opportune
misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi
tra gli altri uffici. 
  2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono  pubblicate  nei
siti  telematici  istituzionali   di   ciascuna   amministrazione   e
comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  3.  L'elaborazione  e  la  diffusione  delle  buone   prassi   sono
considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale. 
  4. In sede di Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni  e  gli
enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi  per
le funzioni e i servizi degli enti territoriali. 
  5. Al  fine  di  aumentare  la  trasparenza  dei  rapporti  tra  le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere  dal  1°  gennaio
2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con  cadenza
annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee: 
    a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi  e  forniture,  denominato  "indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti"; 
    b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e  di  erogazione
dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 
  6. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro  un  mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui  al  comma
5, lettera a),  avuto  riguardo  all'individuazione  dei  tempi  medi
ponderati  di  pagamento  con  riferimento,  in   particolare,   alle
tipologie  contrattuali,  ai  termini  contrattualmente  stabiliti  e
all'importo dei pagamenti. 
 
          Note all'art. 23:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), e successive modificazioni:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».