Art. 23 Consiglio superiore delle Forze armate 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. 2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e' obbligatorio. 3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, e' inserita la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere e' contenuta nella relazione. 4. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.