Art. 23 
               Consiglio superiore delle Forze armate 
 
  1. Il Consiglio superiore delle Forze  armate  e'  organo  di  alta
consulenza del Ministro della difesa. 
  2.  Il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate  e'
obbligatorio. 
  3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi
carattere legislativo, e' inserita la formula «udito  il  parere  del
Consiglio  superiore  delle  Forze  armate».  Per   i   provvedimenti
legislativi, la menzione del parere e' contenuta nella relazione. 
  4.  La  composizione,  le  attribuzioni  e  il  funzionamento   del
Consiglio superiore delle  Forze  armate  sono  disciplinati  con  il
regolamento.