Art. 23. 
 
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici  per
il conseguimento della patente di guida e di revisione della  patente
                              di guida) 
 
  1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole:  «in  servizio
permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui  al  periodo
precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle
amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche'  abbiano  svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o  KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti  il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti
o    psicotrope,    rilasciata    sulla    base    di    accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono  individuate  con  decreto
del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per  le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con
il medesimo provvedimento  sono  altresi'  individuate  le  strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici  alla  predetta
certificazione   ed   al   rilascio   della   stessa.   La   predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui  all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato
CFP o patentino filoviario, in  occasione  della  revisione  o  della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro  che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB,  quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente»; 
    d) al comma 3, le parole: «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «La certificazione deve tener conto dei  precedenti  morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da  un
medico di fiducia»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le commissioni di cui al comma  4  comunicano  il  giudizio  di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente  ufficio
della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli
129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi'
all'ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della
validita' della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del
termine di validita' della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati
dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una
nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la
nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi». 
  2.  Le  spese  relative  all'attivita'  di  accertamento   di   cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285  del  1992,
come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  inclusive  degli
emolumenti da corrispondere  ai  medici,  sono  poste  a  carico  dei
soggetti richiedenti. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono disciplinate le modalita' di trasmissione  della  certificazione
medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come  modificato  dal  comma  1,
lettera b), del presente articolo, e dai medici di  cui  all'articolo
103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112. 
  4. Le disposizioni del  primo  e  terzo  periodo  del  comma  2-ter
dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dal comma  1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano,
rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione  uniformi
sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni
di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto  legislativo  n.  285
del 1992. 
  6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «previsti  dal-l'  articolo  187»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I responsabili delle  unita'  di  terapia  intensiva  o  di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici. In seguito a tale comunicazione  i  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita' alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione
medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo
specialista dell'unita' riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione
clinica del paziente. 
  1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di
cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a
suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida. 
  1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia
autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente
codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di
guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore
provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater»; 
    d) il comma 3 e' abrogato. 
 
 
          Note all'articolo 23 
            -l'articolo 119 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            119. Requisiti fisici e  psichici  per  il  conseguimento
          della patente di guida. 
            1.  Non   puo'   ottenere   la   patente   di   guida   o
          l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui  all'art.
          122,  comma  2,  chi  sia  affetto  da  malattia  fisica  o
          psichica,  deficienza  organica  o  minorazione   psichica,
          anatomica o funzionale tale da  impedire  di  condurre  con
          sicurezza veicoli a motore. 
            2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne
          per  i  casi  stabiliti  nel   comma   4,   e'   effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
            2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
          confronti  dei  soggetti  affetti   da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
            2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e
          fisici per il primo rilascio  della  patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
            3.  L'accertamento  di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve tenere  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato dal medico di fiducia. 
            4. L'accertamento dei  requisiti  fisici  e  psichici  e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia presso le unita' sanitarie locali  del  capoluogo
          di provincia, nei riguardi: 
            a) dei mutilati e minorati fisici. Nel  caso  in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
            b) di coloro che abbiano superato i  sessantacinque  anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
            c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal  prefetto
          o dall'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri; 
            d) di  coloro  nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
            d-bis)  dei  soggetti   affetti   da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
            5. Le  commissioni  di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
            6. I provvedimenti di sospensione e revoca della  patente
          di guida  emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma  2,  e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi. 
            7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati  dai  richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
            8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
            a)  i  requisiti  fisici  e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
            b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei  certificati
          medici; 
            c) la composizione e le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni mediche di cui al comma 4, delle  quali  dovra'
          far parte un medico appartenente  ai  servizi  territoriali
          della riabilitazione, qualora vengano sottoposti  a  visita
          aspiranti conducenti di cui  alla  lettera  a)  del  citato
          comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere
          del ruolo  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.
          Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti  che
          manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
          alcolcorrelate, le commissioni mediche sono  integrate  con
          la presenza di un medico dei  servizi  per  lo  svolgimento
          delle attivita'  di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e
          reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
          alcolcorrelati.    Puo'    intervenire,    ove    richiesto
          dall'interessato, un medico di sua fiducia; 
            d) i tipi e le caratteristiche dei  veicoli  che  possono
          essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
          e D. 
            9. I medici di cui al comma 2 o, nei  casi  previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
            10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  della  salute,  e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire alle Commissioni mediche  locali  informazioni  sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici. 
            - l'articolo 103, comma 1,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, cosi' recita: 
            103.Funzioni affidate a soggetti privati. 
            1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative: 
            a) all'accertamento medico  della  idoneita'  alla  guida
          degli autoveicoli, da parte di medici abilitati  a  seguito
          di esame per titoli professionali e  iscritti  in  apposito
          albo tenuto a livello provinciale; la certificazione  della
          conferma di validita' viene effettuata con le modalita'  di
          cui all'articolo 126, comma 5, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 ; 
            b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da
          soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle
          Poste italiane s.p.a., delle  banche  e  dei  concessionari
          della riscossione di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
            - l'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            128. Revisione della patente di guida. 
            1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
          terrestri, nonche' il  prefetto  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
          visita medica presso la commissione medica  locale  di  cui
          all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita'  i  titolari
          di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          nei medesimi dei requisiti fisici e psichici  prescritti  o
          dell'idoneita'  tecnica.  L'esito  della  visita  medica  o
          dell'esame  di  idoneita'  sono  comunicati  ai  competenti
          uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  gli
          eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  della
          patente. 
            1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o
          di neurochirurgia sono obbligati a dare  comunicazione  dei
          casi di coma di durata  superiore  a  48  ore  agli  uffici
          provinciali  del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici.  In
          seguito a tale comunicazione i soggetti di cui  al  periodo
          precedente sono tenuti  alla  revisione  della  patente  di
          guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
          commissione medica locale di cui al comma  4  dell'articolo
          119, sentito lo specialista dell'unita'  riabilitativa  che
          ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. 
            1-ter. E' sempre disposta la revisione della  patente  di
          guida di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato
          coinvolto  in  un  incidente  stradale  se  ha  determinato
          lesioni gravi  alle  persone  e  a  suo  carico  sia  stata
          contestata la violazione  di  una  delle  disposizioni  del
          presente  codice  da  cui  consegue  l'applicazione   della
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida. 
            1-quater. E' sempre disposta la revisione  della  patente
          di guida di cui al comma  1  quando  il  conducente  minore
          degli anni diciotto sia autore materiale di una  violazione
          delle disposizioni del  presente  codice  da  cui  consegue
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida. 
            2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non
          si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di
          cui ai  commi  da  1  a  1-quater  e'  sempre  disposta  la
          sospensione della patente  di  guida  fino  al  superamento
          degli  accertamenti  stessi  con   esito   favorevole.   La
          sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere  del
          termine indicato nell'invito a sottoporsi  ad  accertamento
          ai fini della revisione, senza necessita' di  emissione  di
          un  ulteriore   provvedimento   da   parte   degli   uffici
          provinciali o del prefetto.  Chiunque  circola  durante  il
          periodo di sospensione della patente di guida  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione   amministrativa
          accessoria della revoca  della  patente  di  guida  di  cui
          all'articolo 219. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  a  chiunque  circoli  dopo  essere  stato
          dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida,  a  seguito
          di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
          commi da 1 a 1-quater.