Art. 23 
 
 
                      Iscrizione negli elenchi 
 
  1. La domanda di iscrizione  nell'elenco  prende  data  dal  giorno
della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita',
da quello del completamento o della regolarizzazione. 
  2.  L'Organismo,  accertato  il  possesso  dei  requisiti,  dispone
l'iscrizione nell'elenco, entro il  termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda.  Qualora  entro  tale  termine  non  sia
adottato un provvedimento di rigetto, la  domanda  di  iscrizione  si
intende accolta. 
  3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati: 
    a) per le persone fisiche: 
      1) cognome e nome; 
      2) luogo e data di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) data di iscrizione nell'elenco; 
      5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche'  il
comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio
eletto; 
      6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 
      7) eventuali provvedimenti di sospensione  cautelare  ai  sensi
dell'articolo 128-duodecies  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, in essere nei  confronti  dell'iscritto,  nonche'  ogni
altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita'; 
    b) per le persone giuridiche: 
      1) denominazione sociale; 
      2) data di costituzione; 
      3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la  sede  della
direzione generale; 
      4) data di iscrizione nell'elenco; 
      5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 
      6) eventuali provvedimenti di sospensione  cautelare  ai  sensi
dell'articolo 128-ter decies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, in essere nei confronti della  societa',  nonche'  ogni
altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
      7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori  di  cui  il
mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'. 
  4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: 
    a) denominazione sociale; 
    b) data di costituzione; 
    c) sede legale e, se diversa dalla sede  legale,  la  sede  della
direzione generale; 
    d) data di iscrizione nell'elenco; 
    e) eventuali provvedimenti  di  sospensione  cautelare  ai  sensi
dell'articolo 128-ter decies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, in essere nei confronti della  societa',  nonche'  ogni
altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
    f) i nominativi dei dipendenti e  dei  collaboratori  di  cui  il
mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita' ai
sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies. 
  5.  Alla  data  dell'iscrizione  negli  elenchi   sono   comunicati
all'Organismo il luogo di conservazione della  documentazione  e  gli
estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo
128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  6.  Gli  iscritti  negli  elenchi  comunicano  entro  dieci  giorni
all'Organismo ogni variazione degli  elementi  di  cui  al  comma  3,
lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo  degli  artt.  128-quinquies,  comma  1,
          lettera d); 128-septies, comma 1, lettera  f);  128-septies
          comma 1, lettera f) e comma 2; 128-novies, 128-duodecies  e
          128-ter decies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.385,  si  veda  l'art.11  del   presente   decreto
          legislativo.