Art. 23. 
 
              (Contratti per attivita' di insegnamento) 
 
  1. Le universita', anche sulla base di specifiche  convenzioni  con
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui  all'articolo  8
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti  della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita' di
insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti  di
alta  qualificazione  in  possesso  di  un  significativo  curriculum
scientifico  o  professionale,  che   siano   dipendenti   da   altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione,  ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non  inferiore  a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati  dal  rettore,
su proposta dei competenti organi accademici. I  contratti  a  titolo
gratuito possono essere  stipulati  esclusivamente  con  soggetti  in
possesso di  un  reddito  da  lavoro  autonomo  o  dipendente,  fermi
restando i requisiti richiesti. I contratti  a  titolo  gratuito,  ad
eccezione di quelli stipulati nell'ambito  di  convenzioni  con  enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per  cento
dell'organico dei professori  e  ricercatori  di  ruolo  in  servizio
presso l'ateneo. 
  2. Fermo restando l'affidamento a  titolo  oneroso  o  gratuito  di
incarichi  di  insegnamento  al  personale  docente   e   ricercatore
universitario, le universita' possono, altresi', stipulare  contratti
a  titolo  oneroso,  nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'   di
bilancio, per fare fronte a  specifiche  esigenze  didattiche,  anche
integrative,  con  soggetti  in  possesso   di   adeguati   requisiti
scientifici e professionali. Il possesso del  titolo  di  dottore  di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero  di
titoli  equivalenti   conseguiti   all'estero,   costituisce   titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione  dei  predetti  contratti.  I
contratti  sono   attribuiti   previo   espletamento   di   procedure
disciplinate con regolamenti  di  ateneo,  nel  rispetto  del  codice
etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati  e  la
pubblicita'  degli  atti.  Il  trattamento  economico  spettante   ai
titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Al fine di  favorire  l'internazionalizzazione,  le  universita'
possono attribuire, nell'  ambito  delle  proprie  disponibilita'  di
bilancio o utilizzando fondi donati ad  hoc  da  privati,  imprese  o
fondazioni,  insegnamenti  a  contratto   a   docenti,   studiosi   o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico  e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un  adeguato
confronto  con  incarichi  simili  attribuiti  da  altre  universita'
europee. La proposta  dell'incarico  e'  formulata  al  consiglio  di
amministrazione dal rettore, previo parere del  senato  accademico  e
pubblicizzazione del  curriculum  del  candidato  nel  sito  internet
dell'universita'. 
  4. La stipulazione di contratti per attivita'  di  insegnamento  ai
sensi del presente  articolo  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli universitari. 
 
          Note all'articolo 23: 
              - Il testo dell'articolo 8 del regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          dicembre  1993,  n.   593   (Regolamento   concernente   la
          determinazione  e   la   composizione   dei   comparti   di
          contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)e' il seguente: 
              «Art. 8 (Comparto del  personale  delle  istituzioni  e
          degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il  comparto
          di contrattazione collettiva di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettera F), comprende il personale dipendente: 
              -   dagli   enti   scientifici   di   ricerca   e    di
          sperimentazione di cui al punto 6  della  tabella  allegata
          alla  legge  20  marzo  1975,  n.   70   ,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni; 
              - dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
              - dall'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro (ISPESL); 
              - dall'Istituto italiano di medicina sociale; 
              - dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
              - dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
          talassografici; 
              - dalle stazioni sperimentali per l'industria; 
              - dal Centro  ricerche  esperienze  studi  applicazioni
          militari (C.R.E.S.A.M.); 
              -   dall'Istituto   per    le    telecomunicazioni    e
          l'elettronica della marina  militare  «Giancarlo  Vallauri»
          (Marinateleradar); 
              - dall'Area di ricerca di Trieste. 
              2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: 
              a) per la parte pubblica: 
              -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.   50   del   decreto
          legislativo n. 29/1993 ; 
              b) per la parte sindacale: 
              -   dalle   organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto di cui al presente articolo; 
              -   dalle   confederazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.»