Art. 23 
 
 
                      Procedimento applicativo 
 
  1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  al  procedimento  per
l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   patrimoniale   si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal  titolo
I, capo II, sezione I. 
  2. I terzi che risultino  proprietari  o  comproprietari  dei  beni
sequestrati,  nei  trenta  giorni   successivi   all'esecuzione   del
sequestro,  sono  chiamati   dal   tribunale   ad   intervenire   nel
procedimento  con  decreto  motivato  che  contiene   la   fissazione
dell'udienza in camera di consiglio. 
  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le  loro  deduzioni
con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione  di
ogni elemento utile ai fini della decisione sulla  confisca.  Se  non
ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  24  il  tribunale  ordina  la
restituzione dei beni ai proprietari. 
  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che  vantano
diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se  non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26,  per  la  liquidazione  dei
relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.