Art. 23 
 
           Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 
 
  1. Al  fine  di  consentire  il  completo  utilizzo  delle  risorse
assegnate  dall'Unione  europea  a  titolo  di   cofinanziamento   di
interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca,  il  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita'  finanziarie,  la
quota di  saldo  del  contributo  comunitario  e  di  quello  statale
corrispondente. 
  2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del  comma
1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a  valere  sugli  accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che
hanno beneficiato delle anticipazioni stesse. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
attiva le necessarie azioni di recupero delle  somme  anticipate  dal
Fondo  di  rotazione  e  non  reintegrate   a   causa   del   mancato
riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea. 
  4. Il Fondo di rotazione di cui  al  comma  l  destina  le  risorse
finanziarie a proprio carico, provenienti da  un'eventuale  riduzione
del tasso  di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  dei  fondi
strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi  di  sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione
europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.