Art. 23 
 
Modifiche al decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,  recante
  attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  5,  comma  15,  alinea,  le  parole:   «possono
consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»; 
    b) all'articolo 10,  comma  1-bis,  le  parole:  «dei  centri  di
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono  sostituite
dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti». 
 
          Note all'art. 23: 
              Si riporta il testo degli articolo 5, comma 15, alinea,
          e 10, comma 1-bis, del citato decreto  legislativo  n.  209
          del 2003, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Raccolta). 
              (Omissis). 
              15. Le imprese esercenti attivita' di  autoriparazione,
          di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano,  ove
          cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati  allo  stato
          di rifiuto derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad
          eccezione di quelli per cui  e'  previsto  dalla  legge  un
          consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: 
              a) direttamente ad un centro  di  raccolta  di  cui  al
          comma 3, qualora iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali; 
              b) ad un operatore  autorizzato  alla  raccolta  ed  al
          trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
          un centro di raccolta di cui al comma 3. 
              "Art. 10. (Informazioni per la demolizione e codifica). 
              (Omissis). 
              1-bis. Fermo restando il rispetto delle  norme  vigenti
          in materia di riservatezza commerciale ed  industriale,  il
          produttore dei componenti del veicolo mette a  disposizione
          degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettera o), per quanto richiesto dagli  stessi  impianti
          adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e
          sulla  verifica   dei   componenti   che   possono   essere
          reimpiegati. 
              (Omissis).".