Art. 23. 
 
  Altre   disposizioni   di   carattere   finanziario   ed   esigenze
indifferibili 
 
  1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni  di  euro
da destinarsi a misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012,  da  2012  a
2013 e  da  2013  a  2014.  Le  risorse  complessive  destinate  alla
liquidazione  della  quota  del  5  per  mille  nell'anno  2013  sono
quantificate  nell'importo  di  euro  400  milioni.  Le   somme   non
utilizzate entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  possono  esserlo
nell'esercizio successivo. 
  3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
  4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 
  5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
  6. Ai fini della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 
  8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tra  le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  nonche'  per  interventi  in  tema  di  sclerosi  laterale
amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca  e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per  l'anno  2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012; 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
  11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e  successivamente  prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  500
milioni di euro, per l'anno 2012,  da  iscrivere  su  apposito  fondo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della
scadenza del termine di cui al comma 1,  ai  sensi  dell'articolo  5,
commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n.  225,
si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed  il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e  delle   altre   amministrazioni   competenti,   degli   interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.