Art. 23 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Lo Stato, le Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  coordinano   i
controlli necessari all'accertamento del rispetto delle  prescrizioni
contenute  nel  presente  decreto.  A  tale  fine,  gli  utilizzatori
professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le
informazioni richieste. 
  2. Il Piano definisce le modalita' di coordinamento tra i  soggetti
istituzionali di cui al comma 1  per  le  attivita'  di  ispezione  e
controllo.