Art. 23 (R)
Disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita' (legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge
7 agosto  1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 8-bis,  9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma
60,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
                               n. 669)

  1.  Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la   denuncia   di  inizio  attivita',  almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata relazione a firma di un
progettista  abilitato  e  dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri  la  conformita'  delle  opere  da realizzare agli strumenti
urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche'   il   rispetto   delle   norme  di  sicurezza  e  di  quelle
igienico-sanitarie.
  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto,
l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di
assenso eventualmente necessari.
  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato
l'ordine  motivato  di  non  effettuare il previsto intervento, e, in
caso  di  falsa  attestazione  del  professionista abilitato, informa
l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
di  attivita',  con  le  modifiche  o  le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  il  testo  degli  articoli  14,  14-bis, 14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note
          all'art. 5.