Art. 23.
(Riduzione  dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
                             personale)

   1.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei Ministri previsto
dall'articolo  2,  primo  comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal
1 gennaio 2002.
   2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37,  si  interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota  di  indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi
nello  stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e
della  contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa
speciale   sono   conseguentemente   modificati   tutti   i  rapporti
percentuali  fissati  tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987,  n.  57,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987,  n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Per  il  triennio  2002-2004  e'  fatto  divieto  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, di adottare provvedimenti per
l'estensione  di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o   comunque  divenute  esecutive,  in  materia  di  personale  delle
amministrazioni pubbliche.
 
             Note all'art. 23:
                 Il  testo  del  comma  1º  dell'art.  2  della legge
          8 aprile  1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico
          dei dipendenti statali) e' il seguente:
                 "Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari
          di  Stato  e'  attribuito uno stipendio pari al trattamento
          economico  complessivo  previsto,  rispettivamente,  per il
          personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico".
                 Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge
          27 dicembre  1989,  n.  413, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  trattamento  economico dei dirigenti dello
          Stato  e  delle  categorie  ad  essi equiparate, nonche' in
          materia di pubblico impiego) e' il seguente:
                 "Art.   1. A   decorrere   dal  1º gennaio  1989  ai
          dirigenti  civili  e militari dello Stato ed alle categorie
          di  personale  ad essi equiparate, ai dipendenti che godono
          di  trattamenti  commisurati  o  rapportati  a  quelli  dei
          dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
          l'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          17 settembre 1987, n. 494".
                 Il  testo  dell'art.  36  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
          della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa  e didattica) e' il
          seguente:
                 "Art.  36  (Progressione  economica  del  ruolo  dei
          professori  universitari).  - La progressione economica nel
          ruolo  dei  professori  universitari,  articolato nelle due
          fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
          determinata  dalle  disposizioni  contenute  nei successivi
          commi del presente articolo.
                 Ai   professori   appartenenti   alla  prima  fascia
          all'atto  del  conseguimento  della  nomina ad ordinario e'
          attribuita  la  classe  di stipendio corrispondente al 48,6
          per  cento  della  retribuzione  del  dirigente generale di
          livello   A   dello   Stato,   comprensiva   dell'eventuale
          indennita' di funzione.
                 Fino  al  conseguimento della nomina ad ordinario lo
          stipendio  e'  pari al 92 per cento di quello risultante al
          precedente    comma    ferma   restando   la   possibilita'
          dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
                 L'ulteriore  progressione  economica  si sviluppa in
          sei  classi  biennali  di stipendio pari ciascuna all'8 per
          cento  della  classe  attribuita ai medesimi all'atto della
          nomina  ad  ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
          successivi  scatti  biennali  del  2,50 per cento calcolati
          sulla classe di stipendio finale.
                 Lo  stipendio  spettante  ai professori appartenenti
          alla  seconda  fascia  e'  pari  al  70 per cento di quello
          spettante, a parita' di posizione al professore della prima
          fascia.
                 La  misura  del  trattamento  economico previsto dai
          precedenti  commi  e'  maggiorata del 40 per cento a favore
          dei  professori  universitari  che  abbiano  optato  per il
          regime di impegno a tempo pieno.
                 I  professori universitari di ruolo in servizio alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          inquadrati  nella  prima  fascia  del  ruolo dei professori
          universitari,  dalla  stessa  data  ai fini giuridici e dal
          1º novembre  1980  ai fini economici, sulla base degli anni
          di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per
          effetto   delle   vigenti  disposizioni,  ovvero,  se  piu'
          favorevoli,   sulla   base   di   quelli   risultanti   dal
          riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
                 Il    professore    ordinario    che    alla    data
          dell'inquadramento   giuridico   nel   ruolo   godeva   del
          trattamento  economico corrispondente alla classe finale di
          stipendio  conserva,  qualora  piu'  favorevole, il diritto
          all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente
          generale  di  livello  A  dello  Stato, in applicazione dei
          principi   derivanti   dalle   norme   sulle   carriere   e
          retribuzioni  dei  Dirigenti  statali.  Nel  caso in cui lo
          stesso  abbia  optato  per  il  regime  di  impegno a tempo
          definito,  la  differenza  tra la misura dello stipendio in
          godimento  e  quello  che  gli  compete in applicazione del
          presente  decreto  e'  conservata  a  titolo  di assegno ad
          personam  pensionabile  e riassorbibile con i miglioramenti
          economici e di carriera.
                 In  sede  di  primo  inquadramento e successivamente
          nelle  ipotesi  di passaggio di qualifica di carriera, o da
          una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a
          quello  iniziale  di  inquadramento  o  rispettivamente  di
          accesso  a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova
          posizione  stipendiale  tanti  scatti  del  2,50  per cento
          necessari  ad  assicurare  uno  stipendio di importo pari o
          immediatamente superiore a quello in godimento".
                 Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987,
          n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
          1987,  n.  158  (Disposizioni  urgenti  per  i  ricercatori
          universitari   e  per  l'attuazione  del  disposto  di  cui
          all'articolo  29,  comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n.
          23,  nonche'  in  materia  di  conferimento di supplenze al
          personale non docente della scuola) e' il seguente:
                 "Art.  2  (Trattamento  economico) 1. Il trattamento
          economico  dei  ricercatori  universitari e' pari al 70 per
          cento   della   retribuzione   prevista  per  i  professori
          universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito
          di pari anzianita'.
                 2. Per  i  ricercatori  universitari confermati, che
          optino   per  il  regime  a  tempo  pieno,  il  trattamento
          economico  e'  pari  al 70 per cento di quello spettante al
          professore universitario della seconda fascia a tempo pieno
          di  pari  anzianita',  ivi  compreso  l'assegno  aggiuntivo
          previsto  dall'art.  39  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   11 luglio   1980,   n.   382,   e   successive
          modificazioni.
                 3. La nuova disciplina del trattamento economico dei
          ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti
          dal  primo  e  secondo  comma  dell'art. 32 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
                 4. Il  trattamento  economico  di cui ai commi 1 e 2
          decorre dal 1º novembre 1987".
                 Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
                 "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".