Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale) 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 23: Il testo del comma 1º dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) e' il seguente: "Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico". Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494". Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari). - La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione al professore della prima fascia. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1º novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento". Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola) e' il seguente: "Art. 2 (Trattamento economico) 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'. 2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico e' pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita', ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1º novembre 1987". Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".