Art. 23. 
 
  Dopo la morte dell'autore il diritto  previsto  nell'art.  20  puo'
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e  dai  figli
e, in loro mancanza, dai genitori e  dagli  altri  ascendenti  e  dai
discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed  i  discendenti,  dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. 
 
  L'azione, qualora finalita' pubbliche  lo  esigano,  puo'  altresi'
essere esercitata dal  Ministro  per  la  cultura  popolare,  sentita
l'Associazione sindacale competente.