(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 23)
                 Art. 23. (Art. 11 del Testo Unico) 
                               DIVIETI 

 
  E' vietato ogni tipo di pubblicita' sulle opere d'arte, i ponti,  i
parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, i dispositivi di  proiezione
marginali e su tutte le  altre  opere  complementari  attinenti  alle
strade. Le disposizioni di cui all'art. 11  del  Testo  Unico  e  del
presente regolamento non si  applicano  alla  pubblicita'  installata
lungo e nelle sedi delle ferrovie.