Art. 23.
                        (Permessi retribuiti)

  I   dirigenti  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  di  cui
all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
  Salvo  clausole  piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
    a)  un  dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle  unita'  produttive  che  occupano  fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa e' organizzata;
    b)  un  dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300 dipendenti per
ciascuna  rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive
che  occupano  fino  a  3.000  dipendenti  della categoria per cui la
stessa e' organizzata;
    c)  un  dirigente  ogni  500  o  frazione di 500 dipendenti della
categoria   per   cui  e'  organizzata  la  rappresentanza  sindacale
aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
  I  permessi  retribuiti  di  cui  al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere
b)  e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi  retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
per ciascun dipendente.
  Il  lavoratore  che  intende  esercitare il diritto di cui al primo
comma  deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.