Art. 23. (Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione) I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilita' di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'. L'idoneita' dei minorati affetti da irregolarita' psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dello articolo 7 della presente legge. L'autorizzazione dei corsi e dei centri puo' essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potra' inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonche' all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.