Art. 23. 
                     Registrazione delle fatture 
 
  Il contribuente deve annotare  entro  quindici  giorni  le  fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. 
  Per ciascuna fattura devono essere indicati il  numero  progressivo
di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni  e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi  di  cui  al  secondo
comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 
  Se l'altro contraente non e' un'impresa,  societa'  o  ente  devono
essere indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o  ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere indicati,  in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.