Art. 23. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 1976 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - COSSIGA - GULLOTTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO