Art. 23. 
 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato  provvede
all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento  e
sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione  e
alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze  idonee  ad  una
migliore utilizzazione degli impianti termici; cura,  a  mezzo  della
stampa, della televisione e  di  altri  mezzi  di  comunicazione,  la
diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di  sistemi
idonei al contenimento del consumo di energia. 
  All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma  per  il
1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con  corrispondente
riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il 1975. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 aprile 1976 
 
                                LEONE 
 
                                  MORO - DONAT-CATTIN - 
                                  COSSIGA - GULLOTTI - 
                                  COLOMBO - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO